La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 2 febbraio 2011, ha risposto ad un quesito della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, Decreto Legislativo n. 276/2003 , concernente la disciplina del distacco.
La risposta in sintesi:
"...Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro.
Tale interesse, come precisato da questo Ministero, con circolare n. 28/2005, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. È pertanto necessaria una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco - So limited in time - avoiding the use of "terms of style and highlighting, even if the worker's posting to an establishment belonging to the same group, the existence of a special interest in releasing the entrepreneur.
The third and final requirement of the institute is the pursuance of a given work, which means that the posted worker must be engaged in specific activities in order to fulfill the interest of its release.
Those referred are therefore the only requirements that the legislature intended to ask for a legitimate use of the detachment, while the dislocation del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.
Il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare rilievo – potendosi individuare addirittura nella stessa sede del datore di lavoro distaccante – nel momento in cui sia già accertata la sussistenza dei requisiti indicati e, primo fra tutti, l’interesse del datore di lavoro. Va, peraltro, sottolineato che la natura dell’attività esercitata dal distaccante può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell’azienda distaccataria (ad es. trasporto, manutenzione d’impianti, controllo di sistemi informatici, eventuali prestazioni di natura intellettuale, ecc.).
Fermo restando quanto sopra, la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte elusive della normativa in esame."
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