Monday, December 13, 2010

Steak & Cheese. Subway

conciliation to the local Labour Office. First steps in the phase transient

Technorati Tags: Provincial Directorate work, conciliation ,

related work with the CD. Related work, in force since November 24 2010, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le D.P.L., introdotto dal D.Lgs. n. 80/1998 torna ad essere facoltativo.La procedura per attivare il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione viene profondamente modificata. La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, e consegnata alla DPL esclusivamente o a mano o con raccomandata A/R o a mezzo e-mail certificata. Con le stesse modalità copia della richiesta di conciliazione deve essere consegnata alla controparte. La richiesta, peraltro, può essere presentata alla DPL congiuntamente (lavoratore e datore di lavoro o committente specie quando è stata already reached the agreement), always in the same way (by hand, by registered letter or by e-mail certified - the fax is excluded by the express will of the legislature). The request for conciliation under Article. 410, paragraph 6, Code, must contain: the identity of both parties, state the place of conciliation (the one where the ratio has risen, the one where the company is located or where its dependence on the worker is employed, the where workers lend his work at the end of the report), - an indication of where communications must be made, the statement of facts and reasons supporting them. With regard to the rappresentanza, del ricorrente e del convenuto, la delega a conciliare e transigere deve essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità. Non è ammessa, dunque, l’autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente. La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione. A seguito della richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata (a partire dal 24 novembre 2010) si attiva la seguente procedura : entro 20 giorni dalla richiesta la controparte può depositare eventuale memoria contenente le rispettive controdeduzioni; entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione; entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7, c.p.c.)....

Dr.ssa Silvana Toriello

Articolo tratto interamente da LaPrevidenza.it, 13/12/2010

Link ai relativi Documenti:


conciliazioni_dpl_toriello.html


9794circolare3428_11 [1]. pdf

0 comments:

Post a Comment